Disposizioni anticipate di trattamento - DAT

Ultima modifica 23 dicembre 2019

Disposizioni anticipate di trattamento - DAT

Il 31 gennaio 2018 è entrata in vigore la legge 219/2017 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento – D.A.T.)


La legge n. 219 del 22 dicembre 2017 tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione della persona e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge.


L'art. 4 della legge prevede che ogni persona maggiorenne e capace d'intendere e volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso le D.A.T., esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto agli accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari.


La decisione di redigere una D.A.T. è assolutamente libera e volontaria.

 

Le DAT devono essere redatte dal cittadino per atto pubblico tramite un notaio o per scrittura privata autenticata da un notaio o per scrittura privata consegnata personalmente dal dichiarante al funzionario incaricato del Comune.

 

Il Comune non può fornire modelli o prestampati, né il personale può prestare aiuto nel redigere le DAT.

 

Il cittadino che redige il suo biotestamento, può designare una persona di sua fiducia (il “fiduciario”), che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie, come garante della fedele esecuzione della sua volontà, qualora egli si trovasse nell’incapacità di intendere e di volere, relativamente ai trattamenti proposti. Il fiduciario deve essere una persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, la quale può accettare la nomina sottoscrivendo le DAT o con atto successivo.

L'incarico del fiduciario può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento, con le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione.

In caso di decesso del fiduciario o del venire meno del rapporto di fiducia con lo stesso è facoltà dell'interessato chiedere il ritiro della busta e/o provvedere, del caso, alla sua sostituzione.

I cittadini maggiorenni residenti nel Comune di Bernareggio, possono depositare la propria D.A.T. presso l'Ufficio Servizi Cimiteriali.

All'interessato/dichiarante viene rilasciata apposita ricevuta.

Le D.A.T. vengono conservate a cura del Comune ed il nominativo del dichiarante viene iscritto in apposito registro informatico, che al momento non è collegato ad alcun fascicolo elettronico sanitario.

La legge non prevede un termine massimo di durata degli effetti delle D.A.T. Il dichiarante è libero, ovviamente, di stabilire che le sue dichiarazioni abbiano effetto per un determinato tempo, riservandosi di decidere se rinnovarle, se esprimerne diverse rispetto a quelle iniziali o se non esprimerne affatto.

Le D.A.T. sono esenti dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.


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